Tar Calabria – Reggio Calabria, 17 settembre 2020, n. 557
L’art. 3 comma 1 lett. i) del D.Lgs. n. 222/16, modificando l’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001, ha
quindi sostituito il certificato di agibilità con la “segnalazione certificata di agibilità” che conserva
la stessa funzione originaria, propria del provvedimento espresso, di verifica di conformità ediliziourbanistica e di salubrità e sicurezza di quanto realizzato, con l’unica differenza che il suo
ottenimento viene ricondotto entro i confini della SCIA ex art. 19 e 19 bis della L. n. 241/1990