“[…] In occasione del controllo sui titoli edilizi il comune non può sostituirsi al giudice civile.
L’art. 11 t.u. edilizia prevede che il permesso di costruire sia rilasciato al proprietario
dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo e la P.A. ha il dovere di accertare tale
presupposto e che esso sia sufficiente per eseguire l’attività edificatoria […]
Cons. Stato, Sez. IV, 24 febbraio 2022, n. 1302
– in Riv. giur. dell’edilizia, 2, 2022, pag. 541 e ss.