“[…] La disposizione applicabile alla fattispecie è l’art. 141, comma 1, lett. d), della legge
regionale n. 7/2020 (c.d. Testo unico sul commercio) che, con norma immediatamente cogente
perché non necessitante di dettaglio, dispone che “negli impianti di distribuzione dei carburanti è
sempre consentita … la vendita di ogni bene e servizio” […]
Tar Campania – Salerno, Sez. II, 24 gennaio 2023, n. 174