1. “[…] il regolamento edilizio, esprimendo l’autonomia normativa riconosciuta ai comuni
dall’ordinamento, ha natura giuridica di fonte normativa secondaria, come tale subordinata al
criterio ermeneutico della coerenza con le fonti primarie […] e risulta applicabile ex officio dal
giudice in base al principio “iura novit curia” […]
Tar Lombardia – Milano, Sez. II, 26 gennaio 2022, n. 170
– in Riv. giur. dell’edilizia, 2, 2022, pag. 550 e ss.