“[…] L’art. 479 c.p.p. – che costituisce deroga al generale principio giusta il quale “il giudice
penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito” (art.
2 c.p.p., comma 1) – non è invece invocabile laddove, come nella specie accaduto, la richiesta di
sospensione sia stata avanzata […]
Cass. pen., Sez. III, 25 maggio 2020, n. 15752
– in Studium iuris, 1, 2021, pag. 92