“[…] nell’esercizio della potestà di pianificazione generale del territorio, gode di ampia
discrezionalità nelle sue scelte in ordine alla destinazione dei suoli, con possibilità di sindacato
«solo per errori di fatto, per abnormità e irrazionalità» delle scelte effettuate […].
Cons. Stato, Sez. IV, 10 febbraio 2022, n. 963