“[…] La chiara discrasia tra le ricognizioni di vincolo di cui al P.T.P.R. adottato e quelle di cui al
P.T.P.R. approvato si è, dunque, tradotta, in una grave pretermissione delle garanzie partecipative
endo-procedimentali della ricorrente, sancite dall’art. 23 comma 3 citata L.R. n. 24/98.
Quest’ultima, infatti, preso cognizione della cartografia […] allegata al P.T.P.R. adottato dalla
Regione (2007) non ha riscontrato, per fatti alla stessa non addebitabili, la sussistenza di quel
vincolo boschivo successivamente […]
Tar Lazio – Roma, Sez. II quater, 8 agosto 2022, n. 11097