1. “[…] i modelli di perequazione urbanistica e di compensazione urbanistica configurati dai
legislatori regionali non hanno carattere stringente, ma possono essere, per determinati aspetti,
adattati dai Comuni al fine di assecondarli alle specifiche esigenze di pianificazione: ciò in quanto
tali istituti trovano fondamento in due principi generali dell’ordinamento, che travalicano le
previsioni contenute nelle diverse leggi regionali, e precisamente nella potestà conformativa del
diritto proprietà di cui è titolare […]
Tar Trento, Sez. I, 5 agosto 2022, n. 149
– in Riv. giur. dell’edilizia, 5, 2022, pag. 1228 e ss.