“[…] la formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso presuppone non
solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda senza che sia presa in esame e sia
intervenuta risposta dall’amministrazione, ma la contestuale presenza di tutte le condizioni, i
requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui
si deduce l’avvenuto perfezionamento […]
Tar Lazio – Roma, Sez. II quater, 29 luglio 2022, n. 10792
– in Riv. giur. dell’edilizia, 5, 2022, pag. 1247 e ss.