“[…] La natura precaria dei manufatti trova la sua definizione nell’art. 6, comma 1, lett. e – bis d.p.r.
380/01 nei seguenti termini: “le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze,
contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della
temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo
dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori
all’amministrazione comunale […]
Tar Liguria – Genova, Sez. II, 17 novembre 2022, n. 980