“[…] il diniego di concessione in sanatoria e i successivi provvedimenti repressivi, infatti, non
necessitano della comunicazione di avvio del procedimento (o, più esattamente, per quanto attiene
al diniego di concessione in sanatoria, del preavviso di rigetto), né di una motivazione in ordine
all’interesse pubblico perseguito […]
Tar Sicilia – Palermo, Sez. II, 2 febbraio 2023, n. 289