“[…] l’amministrazione comunale ha provveduto positivamente sull’istanza del privato interessato
sulla base di una falsa o comunque erronea rappresentazione di fatto rappresentata nella sua
domanda e nella relativa relazione tecnica, nelle quali si affermava l’ammissibilità dell’intervento
edilizio in virtù della D.G.R.V. n. 3272 del 9 settembre 1998, che invece non lo consentiva […].
[…] Conseguentemente, l’amministrazione non era tenuta ad offrire una puntuale e specifica
motivazione in merito alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale
all’annullamento d’ufficio preminente […]
Tar Veneto – Venezia, Sez. II, 8 aprile 2022, n. 544
– in Riv. giur. dell’edilizia, 2, 2022, pag. 551 ss.