“[…] l’art. 24, comma 9, della legge reg. Umbria n. 11 del 2005, prevedendo che il parere sismico
sugli strumenti urbanistici attuativi sia reso dal comune, si pone dunque in contrasto con il
principio fondamentale posto dall’art. 89 del d.P.R. n. 380 del 2001.
È, pertanto, costituzionalmente illegittima la norma censurata, nella parte in cui prescrive che sia il
comune, anziché l’ufficio tecnico regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti
urbanistici attuativi dei comuni siti in zone sismiche […]
Corte Cost., 22 dicembre 2022, n. 264