“[…] il contributo di costruzione, essendo strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà
di costruire, non è dovuto in caso di rinuncia o di mancato utilizzo del titolo edificatorio;
conseguentemente, «nel caso in cui il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire, ovvero
quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio, sorge in capo alla Pubblica
Amministrazione […]
Tar Umbria – Perugia, Sez. I, 22 agosto 2022, n. 648