È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2,
comma 2 della l.reg. Liguria 7 febbraio 2008, n. 1, con riferimento agli artt. 3, 41, 42, 117, comma 1,
quest’ultimo in relazione all’art. 1 protocollo addizionale CEDU, e 117, co. 2, lett. l) della
Costituzione, nella parte in cui non prevede come condizione sufficiente ai fini della rimozione del
vincolo destinazione d’uso (nel caso di specie quello alberghiero) quella della insostenibilità
economica dell’attività economica (1).
v. Corte cost. 29 maggio 1968, n. 58 ( in Foro it., 1968, I, 361) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dei numeri 2, 3, 4 dell’art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dell’art. 40 stessa legge, nella parte in cui
non prevedono un indennizzo per l’imposizione di limitazioni operanti immediatamente e a tempo
indeterminato nei confronti del diritti reali, quando le limitazioni stesse abbiano contenuto espropriativo.
T.A.R. LIGURIA – Sezione Seconda – Sentenza 23 gennaio 2025, n. 78