“[…] La questione di legittimità costituzionale sollevata dall’appellante riposa sul presupposto per
cui l’articolo 2-bis, d.P.R. cit. autorizzerebbe le Regioni ad emanare una legislazione derogatoria
rispetto al d.m. n. 1444 del 1968 in materia di dotazione delle aree a standard fino a poter arrivare
ad annullarne la previsione, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lett. m), della
Costituzione sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale […]
Cons. Stato, Sez. IV, 17 marzo 2022, n. 1949