“[…] il divieto di tenere alberi di alto fusto a meno di tre metri dal confine, stabilito dall’art. 892 comma
1 n. 1 c.c. mira ad impedire che la parte fuori terra degli alberi possa arrecare un danno ai vicini, per
diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicità, tanto che, anche ove le distanze indicate dalla
norma non debbano essere osservate per la presenza di un muro divisorio sul confine proprio o comune
(art. 892 comma 4 c.c.), le piante devono comunque essere tenute ad altezza non eccedente la sommità
del muro […]
Cass. civ., Sez. II, 1 dicembre 2022, n. 35377
in Giurisprudenza Italiana, 2, 2023, pag. 254 e ss., con commento di F. A. Genovese, Piantagione di
alberi, muro divisorio e distanze legali