“[…] il divieto di costruzione di opere ad una determinata distanza dagli argini dei corsi d’acqua,
previsto dall’art. 96 lett. f), t.u. 25 luglio 1904 n. 523, è inderogabile e vale non solo per i corsi
d’acqua superficiali, ma anche per le altre opere di bonificazione, tra le quali va certamente
compresa anche la tombinatura che non può ritenersi opera definitiva […]
C.g.A., Sez. giurisd., 9 giugno 2022, n. 683
– in Il Foro amm., 6, 2022, pag. 824.