“[…] il procedimento per la verifica di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 “sfocia in un
provvedimento di carattere assolutamente vincolato, il quale non necessita di altra motivazione oltre
a quella relativa alla corrispondenza (o meno) dell’opera abusiva alle prescrizioni urbanistico –
edilizie (e a quelle recate da normative speciali in ambito sanitario, paesaggistico) sia all’epoca di
realizzazione dell’abuso sia a quella di presentazione dell’istanza ex art. 36 D.P.R. 380/2001” […]
Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2022, n. 3437
– in Riv. giur. dell’edilizia, 4, 2022, pag. 1059