“[…] per opera di carattere precario deve intendersi quella, agevolmente rimuovibile, funzionale a
esaudire un’esigenza fisiologicamente e oggettivamente temporanea (es. baracca o pista di
cantiere, manufatto per una manifestazione ecc.), destinata a cessare dopo il tempo, normalmente
breve, entro cui si realizza l’interesse finale che la medesima era destinata a soddisfare […].
E’ stato, inoltre, chiarito che il suddetto carattere deve essere escluso allorquando vi sia
un’oggettiva idoneità del manufatto a incidere stabilmente sullo stato dei luoghi […]
Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2023, n. 3669