“[…] in materia di condono edilizio, l’onere della prova circa l’effettiva ultimazione delle opere
entro la data utile grava integralmente sulla parte privata, senza possibilità alcuna di inversione,
dovendosi negare rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni
rese da terzi […]
Cons. Stato, Sez. IV, 16 maggio 2022, n. 3841
– in Riv. giur. dell’edilizia, 4, 2022, pag. 1058 e ss.