Edilizia ed Urbanistica

EDILIZIA ED URBANISTICA:  1. Edilizia e urbanistica – S.C.I.A. in sanatoria – Silenzio assenso – Esclusione – Silenzioinadempimento – Obbligo di provvedere – Sussite – Limiti. 2. Edilizia e urbanistica – S.C.I.A. in sanatoria – Reiterazione delle segnalazioni – Abuso del diritto – Sussiste – Obbligo di provvedere – Esclusione – Azione avverso il silenzio – Scopo emulativo – Inammissibilità. 3. Edilizia e urbanistica – S.CI.A. in sanatoria – Nuova disciplina – Silenzio assenso – Applicazione retroattiva – Esclusione – Tempus regit actum – Sussistenza.

1. Sussiste, in linea generale, un obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza di
S.C.I.A. in sanatoria ex art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 con la correlativa legittimazione del privato
ad agire in giudizio a fronte del silenzio serbato dall’amministrazione ai sensi degli artt. 31 e 117
c.p.a. non potendosi predicare l’avvenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza presentata,
poiché l’art. 37 d.P.R. n. 380/2001 (nel testo applicabile ratione temporis), a differenza dell’art. 36
che lo precede (relativo al silenzio-rigetto sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria), non
assegna al silenzio serbato dall’amministrazione alcun valore provvedimentale. (1).
2. La strumentalizzazione dell’istituto di cui all’art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 (nella formulazione
antecedente al d.l. n. 69/2024 convertito con modificazioni dalla l. n. 105 del 2024), utilizzato
scientemente e sistematicamente per uno scopo concreto diverso e antitetico rispetto alla finalità a
cui è per legge deputato (id est la sanatoria in via eccezionale di abusi formali minori e non quella
di sottrarre l’intervento al rilascio del titolo edilizio ex ante e all’accertamento di compatibilità
urbanistica ex post), ha immediate ricadute sul piano procedimentale e processuale con riguardo: i)
all’insussistenza di un obbligo dell’amministrazione di provvedere poiché l’utilizzo reiterato
dell’istituto in esame ne determina un ingiustificato sviamento dal fine tipico ed integra una
fattispecie di abuso del diritto, nonché di violazione degli obblighi di collaborazione e buona fede;
ii) alla conseguente inconfigurabilità, in capo alla ditta ricorrente, di una situazione soggettiva
suscettibile di tutela nelle forme del rito del silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., per la natura
illegittima, emulativa ed elusiva dell’interesse rivendicato. (2).
3. Deve escludersi – in ragione del principio tempus regit actum – l’applicabilità dello ius
superveniens costituito dall’art. 36-bis d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dal d.l. n. 69/2024
(convertito con modificazioni dalla l. n. 105 del 2024), entrato in vigore il 30 maggio 2024, alle
S.C.I.A. in sanatoria presentate in precedenza, giacché non si rinviene nel testo del d.l. n. 69/2024
(né la ditta ricorrente ha indicato) alcuna disposizione transitoria intesa a consentire l’applicazione
in via retroattiva della nuova disciplina alle istanze presentate prima della sua entrata in vigore,
sicché, in difetto di un’espressa statuizione di retroattività, non può che trovare applicazione la regola
generale sancita dall’art. 11 disp. prel. c.c. (3).

Consiglio di Stato, Sezione Seconda, Sentenza 19 febbraio 2025, n. 1394.

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