1. L’onere di provare la data di realizzazione di un immobile e, quindi, la preesistenza ad una certa
data in cui non fosse necessario munirsi di un titolo abilitante, così come la sua consistenza originaria,
grava sul privato, dovendosi fare applicazione del generale principio processuale per cui la
ripartizione dell’onere della prova va effettuata secondo il principio della vicinanza della prova (1)
2. Né, in contrario, rileva che la porzione B del fabbricato di proprietà dell’appellante, lato est della
porzione, sia stata rappresentata nelle pratiche edilizie presentate a far data dal 1976 con riguardo
all’intero compendio immobiliare.
La rappresentazione di un manufatto abusivo nelle pratiche edilizie, aventi ad oggetto opere da
eseguirsi altrove, non legittima ipso facto l’immobile.
3. L’art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001 – come novellato dal d.l. 29 maggio 2024, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla l. 24 luglio 2024, n. 105 – valorizza, modificando il precedente
assetto normativo, il legittimo affidamento del privato sulla regolarità di un immobile purché,
l’amministrazione, in sede di rilascio del titolo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi.
4. L’amministrazione, in sede di rilascio del titolo, deve avere verificato la legittimità dei titoli
pregressi, per potere fondare il legittimo affidamento sulla regolarità edilizia del manufatto oggetto
degli interventi realizzati nel corso del tempo.
5. Il nucleo di valutazione – al pari della commissione edilizia – è organo consultivo. i relativi pareri
non hanno carattere vincolante.
(1) Conformi: Cons. di Stato sez. VI, 5 marzo 2024 n. 2187)
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di San Gimignano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 novembre 2024 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per
le parti gli avvocati Duccio Bari e Leonardo Piochi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Consiglio di Stato – Sezione Sesta – Sentenza 9 dicembre 2024, n. 9877.