1. La decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio comporta l’obbligo, per gli enti
preposti, di reintegrare la disciplina urbanistica dell’area interessata dal vincolo decaduto con una
nuova pianificazione, che definisca le condizioni di utilizzabilità del bene e non lasci, al contrario, il
bene privo di concreta disciplina urbanistica. Non vi è, pertanto, dubbio che, qualora a causa del venir
meno dei vincoli un terreno sia rimasto privo di regolamentazione, il proprietario possa presentare
un’istanza volta ad ottenere l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica e il Comune sia
tenuto ad esaminarla, anche nel caso in cui la richiesta medesima non sia suscettibile di accoglimento,
con l’obbligo di motivare congruamente tale decisione, fermo restando che la decadenza dei vincoli
espropriativi precedentemente in vigore non comporta necessariamente che l’area debba conseguire
proprio la destinazione urbanistica richiesta dalla parte ricorrente, essendo, in ogni caso, rimesse al
potere discrezionale dell’Amministrazione comunale la verifica e la scelta della destinazione, in
coerenza con la più generale disciplina del territorio, più idonea e adeguata in relazione all’interesse
pubblico al corretto e armonico suo utilizzo (1).
2. È illegittimo il provvedimento con cui il comune rigetta l’istanza di riclassificazione dell’area
bianca per la presenza di manufatti abusivi non demoliti dall’istante ed acquisiti al patrimonio
dell’ente, allorquando tale presenza appaia irrilevante rispetto all’estensione dell’intera area di
proprietà della ricorrente di cui si chiede la riclassificazione e sia scollegata rispetto all’esigenza di
imprimere doverosamente una disciplina urbanistica all’area in questione. (Nella fattispecie in esame,
il provvedimento impugnato non chiarisce le ragioni per cui la mancata demolizione dei manufatti
nell’area in questione, di 99 mq, non consenta di riclassificare l’intera area de qua, risultando la
motivazione inficiata dall’incertezza della saturazione urbanistica generica, oltre che priva di
evidenza logica, avuto riguardo alle indicate estensioni) (2).
T.A.R. Sicilia -Catania –Sezione Quinta -Sentenza 20 febbraio 2025, n. 671.