1. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 (il quale, nella sua attuale
formulazione, riprende in sostanza la generale previsione di cui all’originario articolo 146, comma
10, lettera c)), l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente
alla realizzazione – anche parziale – degli interventi cui si riferisce.
Il medesimo comma 4 stabilisce, tuttavia, che tale generale divieto non trova applicazione in alcune
ipotesi fra cui – ai fini che qui rilevano – quella degli interventi cc.dd. ‘minori’ di cui al successivo
articolo 167,
2. In base a generali criteri ermeneutici, siccome le ipotesi di cui al comma 4, cit. recano eccezione a
un principio di ordine generale (quello della generale non sanabilità ex post degli interventi
assoggettati ad autorizzazione paesaggistica), le relative previsioni sono di stretta interpretazione e –
nei casi dubbi – l’interprete deve prediligere l’opzione che abbia per effetto quello di restringerne (e
non di ampliarne) il campo di applicazione.
A fronte di due possibili interpretazioni (entrambe astrattamente plausibili) del richiamato comma 4
l’interprete deve dunque privilegiare quella maggiormente conforme al principio di tendenziale
inestensibilità delle ipotesi di autorizzazione postuma in sanatoria rispetto a quella tendenzialmente
difforme rispetto a tale principio.
3. Il legislatore esclude che possano rientrare nel novero degli interventi cc.dd. ‘minori’ quelli che
abbiano determinato “creazione di superfici utili o volumi”. Ne consegue che:
– mentre nel caso della volumetria l’invarianza consente comunque di predicare il carattere ‘minore’
dell’intervento
– al contrario, nel caso della superficie, anche un intervento realizzato in invarianza (ma che abbia
modificato la composizione relativa della superficie e la sua concreta utilizzabilità) può esulare
dall’ambito di quelli di carattere ‘minore’.
Quindi, siccome gli interventi realizzati dal sig. L.T. avevano certamente determinato – sia pure
nell’invarianza della superficie in termini assoluti – un oggettivo incremento della ‘superficie utile’ in
termini abitativi, gli stessi non erano ascrivibili al novero degli ‘interventi minori’ di cui all’articolo
167, comma 4 del D.Lgs. n. 42 del 2004.
Consiglio di Stato, Sez. Settima, 31 dicembre 2023, n. 11390 in Urbanistica e appalti, 2024, 4, pag. 517, con nota di Calogero Commandatore “La percepibilità dell’intervento edilizio e la sua (ir-)rilevanza paesaggistica”.