1. L’art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 prevede la sanzione pecuniaria come alternativa alla
sanzione di carattere reale della rimozione dell’opera realizzata senza autorizzazione paesaggistica,
rimettendo la scelta tra le due all’amministrazione preposta alla tutela del vincolo. La sanzione è
delineata non come mera sanzione pecuniaria, ma come sanzione riparatoria alternativa al ripristino
dello status quo ante; proprio in funzione della sua natura di carattere ripristinatoria alternativa alla
demolizione viene ragguagliata al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il
danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione e, in base all’art. 167 del D.Lgs. n.
42 del 2004, le somme sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori
ambientali e di riqualificazione delle aree degradate. Le sanzioni pecuniarie in materia edilizia, tali
sanzioni pecuniarie non hanno carattere punitivo, con la conseguenza che sono sottratte al principio
della responsabilità personale dell’autore della violazione, di cui alla L. n. 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il potere di irrogare le sanzioni cui all’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, è posto a presidio dell’interesse
pubblico di rango costituzionale alla preservazione del paesaggio ed è esercitabile finché perdura
l’illecito, che ha natura permanente e cessa soltanto con la rimessione in pristino o con il pagamento
della sanzione irrogata. Di conseguenza tale illecito, stante il suo carattere permanente, è soggetto
all’imprescrittibile potere repressivo sanzionatorio dell’amministrazione preposta alla gestione del
vincolo e quindi dotata di un potere autoritativo che nel vigente sistema si considera esercitabile in
ogni tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo. L’illecito amministrativo permanente
cesserà solo con il ripristino dei luoghi (a opera del trasgressore o d’ufficio) oppure nei casi di
accertata compatibilità paesistica con l’irrogazione e il pagamento della specifica sanzione
risarcitoria, per cui, nel caso concreto il potere sanzionatorio non era prescritto.
Consiglio di Stato, sezione settima, sentenza 3 giugno 2024, n. 4946