1. Presupposto logico-giuridico dell’attuazione della disciplina della distanza delle costruzioni dalle
vedute di cui all’art. 907 c.c. è l’anteriorità dell’acquisto del diritto alla veduta sul fondo vicino rispetto
all’esercizio, da parte del proprietario di quest’ultimo, della facoltà di costruire. Pertanto, nel caso in
cui l’usucapione del diritto di esercitare la servitù di veduta non sia maturata, per non essersi compiuto
il termine utile, dopo l’ultimazione dell’edificio costruito sul fondo vicino, non può essere esercitato il
diritto di richiedere l’arretramento dell’edificio stesso alla distanza prevista dalla citata norma. Né vale
invocare in contrario il principio della retroattività degli effetti dell’usucapione, in quanto, se è vero
che l’usucapiente diventa titolare del diritto usucapito sin dalla data d’inizio del suo possesso, tuttavia
i suddetti effetti sono commisurati alla situazione di fatto e diritto esistente al compimento del termine
richiesto: ne consegue che se, durante il maturarsi del termine, il soggetto, che avrebbe potuto
contestare l’esercizio della veduta, ha modificato tale situazione, avvalendosi della facoltà di costruire
sul proprio fondo, è a tale situazione che occorre far riferimento per stabilire il contenuto ed i limiti
del diritto di veduta usucapito.
Cassazione civile, sezione seconda, sentenza 12/12/2023, n. 34717, in Immobili & Proprietà, n. 1/ 2024, p. 55: con nota a sentenza di R. Triola