1. Deve ritenersi irricevibile il ricorso avverso un permesso di costruire proposto a distanza di oltre
un anno dall’inizio di lavori chiaramente indicato nel cartello di cantiere la cui collocazione in data
certa è stata acclarata, tra l’altro, a mezzo estratto Google Maps.
2. La prova in giudizio data dall’Amministrazione resistente o dalla parte controinteressata
dell’avvenuta collocazione ed esposizione al pubblico, presso il cantiere di lavoro, del cartello
contenente gli estremi descrittivi del permesso costruire, ai sensi del disposto dell’ultimo periodo del
comma 6 dell’art. 20, d.P.R. n. 380/2001, costituisce un fatto presuntivo da cui è possibile desumere
la piena conoscenza del titolo edilizio, e ciò in quanto il cartello consenta ai terzi interessati ad
impugnarlo di essere informati degli estremi del titolo edilizio, del relativo oggetto e degli eventuali
effetti pregiudizievoli derivanti dalla realizzazione del progetto.
TAR Puglia – Lecce, Sezione Prima, Sentenza 2 maggio 2023, n. 555, in
Urbanistica e appalti n. 5/2023 pag. 619, con commento di G. C. Figuera “La cartellonistica di
cantiere quale fattispecie giurisprudenziale presuntiva di conoscenza del titolo abilitativo”.