1. L’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 riconosce all’Amministrazione Comunale un generale
potere di vigilanza e controllo su tutta l’attività urbanistica e edilizia, imponendo l’adozione di
provvedimenti di demolizione in presenza di opere realizzate in zone vincolate, in assenza dei relativi
titoli abilitativi, al fine di ripristinare la legalità violata dall’intervento edilizio non autorizzato.
2. L’omessa o imprecisa indicazione di un’area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico
non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione; invero, l’indicazione dell’area è
requisito necessario ai fini dell’acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria, pertanto
tale mancanza può comunque essere colmata con l’indicazione della stessa nel successivo
procedimento di acquisizione.
3. L’ordine di demolizione contenuto nella sentenza penale di condanna – o la sua revoca a seguito
della pronuncia di non doversi procedere per decorso del termine di prescrizione – ha natura autonoma
rispetto a quello impartito dall’autorità amministrativa, che non risente degli esiti del procedimento
penale.
Consiglio di Stato – Sezione Sesta – Sentenza 14 ottobre 2022, n. 8782