1. Deve ritenersi che il Tribunale, dopo aver rilevato “un’obiettiva negligenza degli uffici”, nel non
avvedersi del vincolo autostradale gravante sull’area degli appellanti, abbia, correttamente,
ravvisato una corresponsabilità di costoro nell’indurre in errore il comune circa l’esistenza del detto
vincolo.
E invero, da una parte il comune non poteva ignorare l’esistenza del vincolo, e anzi sicuramente non
la ignorava, tenuto conto che con delibera n. 649/2010 aveva stabilito di procedere alla correzione
degli elaborati grafici allegati allo strumento urbanistico che, per l’appunto, classificavano
erroneamente il tratto autostradale confinante con il lotto d’intervento, per cui è indubbio il grave
difetto di istruttoria sulla base del quale è stato rilasciato il permesso di costruire n. 356/2012,
circostanza, questa, che, tenuto conto dell’inescusabilità dell’errore commesso, induce il Collegio a
ritenere integrato l’elemento psicologico della colpa (Cons. Stato, Sez. VI, 8/9/2020, n. 5409; Sez.
IV, 4/2/2020, n. 909).
Dall’altra parte, la richiesta di permesso di costruire reca l’asseverazione del progettista incaricato
in ordine alla conformità del manufatto alla normativa edilizia urbanistica in vigore, comprendente,
nello specifico, anche la dichiarazione di assenza di vincoli impeditivi dell’edificazione, il che, per
l’appunto, determina il rilevato concorso di responsabilità nel provocare l’errore che ha portato al
rilascio del titolo edilizio.
2. Nel descritto contesto, infatti, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 1227, comma 1, del cod.
civ., in base al quale: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il
risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono
derivate”.
Alla luce di quanto più sopra esposto in punto di fatto, e in considerazione del principio espresso
dalla trascritta norma del codice civile (che è ripresa e sviluppata dall’art. 30, comma 3, c.p.a., in
particolare attraverso la precisazione secondo cui “Nel determinare il risarcimento il giudice valuta
tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti”), deve ritenersi che la
condotta della parte privata e quella del comune abbiano avuto la medesima incidenza causale nel
determinare il rilascio del titolo edilizio illegittimo successivamente annullato.
Conseguentemente il comune dev’essere condannato, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., a risarcire la
metà del danno subito dai sig.ri Randi e Foschini.
3. […] occorre fare riferimento, in linea tendenziale, alla documentazione dai medesimi prodotta nel
giudizio di primo grado e in particolare alle fatture riferibili, in maniera certa, all’attività di
costruzione del manufatto, così come autorizzato, escluse quelle che riguardano l’attività edilizia
posta in essere successivamente al giorno 13/3/2013, data da cui risulta che i sig.ri Randi e Foschini
conoscessero l’esistenza del vincolo autostradale gravante sull’area occupata dal manufatto
assentito col permesso di costruire n. 356/2012 […]
Le spese sostenute successivamente a tale data non possono, infatti, essere rimborsate ai sensi
dell’art. 1227, comma 2, del cod. civ. secondo cui “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il
creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.
Consiglio di Stato – Sezione Sesta -Sentenza 17 novembre 2023, n. 9879, in Guida al Diritto 49/50-2023, pag. 102, “Corresponsabile il privato che attesta la mancanza di vincoli a edificare” di Davide Ponte