Con riferimento alla quantificazione della sanzione prevista dall’art. 33, comma 2, del DPR 380/2001
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) l’Adunanza Plenaria
del Consiglio di Strato ha affermato i seguenti principi:
1) con l’espressione “data di esecuzione dell’abuso”, deve intendersi il momento di realizzazione
delle opere abusive;
2) ai fini della quantificazione della sanzione pecuniaria da determinare ex art. 33, comma 2, del
d.P.R. n. 380 del 2001, deve procedersi alla individuazione della superficie convenzionale ai sensi
dell’art. 13 della l. n. 392 del 1978 ed alla determinazione del costo unitario di produzione, sulla base
del decreto aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso. Il costo complessivo di produzione, dato
dalla moltiplicazione della superficie convenzionale con il costo unitario di produzione (aestimatio),
va attualizzato secondo l’indice ISTAT del costo di costruzione (taxatio).
Cons. Stato, Adunanza Plenaria -Sentenza 8 marzo 2024, n. 3