“[…] nel diritto internazionale pubblico non esiste un principio consuetudinario in base al quale a
uno Stato deve ritenersi precluso di celebrare un processo penale per gli stessi fatti sui quali si sia
già pronunciato un altro Stato (c.d. ne bis in idem processuale): un tale principio esiste, invece, con
riferimento al c.d. ne bis in idem esecutivo […]
Tar Lazio – Roma, Sez. I, 24 settembre 2021, n. 9900
– in Il Foro amm., vol. VIII, 9, 2021, pag. 1355 e ss..