“[…] l’esercizio della facoltà del curatore di subentrare L. Fall., ex art. 66, nell’azione revocatoria
ordinaria promossa da un creditore in danno del debitore fallito lite pendente non è soggetto ai limiti
preclusivi stabiliti per la formulare nuove domande o eccezioni nel processo di primo grado, nè, ove
la lite già penda in appello […]
Cass. civ., Sez. III, 19 settembre 2022, n. 27382
– in Guida al diritto, 40, 2022, pag. 56, con commento di Mario Piselli