“[…] occorre rammentare che il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto dall’articolo 267 TFUE, che costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai trattati, instaura un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e i giudici degli Stati membri che mira ad assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione […]
Corte di Giustizia U.E., Grande Sezione, 6 ottobre 2021, causa C-561-19
– in Giurisprudenza Italiana, 12, 2021, pag. 2573 e ss., con commento di Massimo F. Orzan, La Corte precisa gli obblighi di rinvio pregiudiziale in capo al giudice di ultima istanza.