“[…] La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei
contratti stipulati con i consumatori,
deve essere interpretata nel senso che:
essa osta a una disposizione di diritto nazionale che non consente al giudice dell’esecuzione, investito,
scaduto il termine di quindici giorni impartito da tale disposizione, di un’opposizione all’esecuzione
forzata di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista, che costituisce titolo esecutivo,
di valutare, d’ufficio o su domanda del consumatore, il carattere abusivo delle clausole di tale contratto,
quando tale consumatore abbia a disposizione […]
Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sez. IX, 4 maggio 2023, Causa C-200/21
in Guida al Diritto, 21, 2023, pag. 104 e ss., con commento di Marina Castellaneta, Tutela dei
consumatori, giudice dell’esecuzione sempre tenuto a rilevare d’ufficio l’abusività delle clausole.