“[…] L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione […]
Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 6 ottobre 2021, causa C-561/19
– in Il Corriere giuridico, 12, 2021, pag. 1593 e ss., con nota a cura di Roberto Conti, Obbligo di rinvio dei giudici nazionali.