Diritto comunitario

DIRITTO COMUNITARIO: 1. DIRITTO COMUNITARIO – Unione europea – Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 del Consiglio del 9 marzo 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 – Trust discrezionale non escutibile – Trust – Beneficiario del trust – Atto di godimento e disposizione dei beni e risorse – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

1. Sono rimesse alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:
– se l’art. 2, comma 1, del regolamento UE n. 269/2014 osta ad un’interpretazione secondo la quale –
in presenza di beni o risorse conferite in un trust discrezionale (il cui beneficiario sia listato
nell’allegato I del suddetto regolamento UE) – detti beni e risorse vadano comunque considerati
“appartenenti” al beneficiario del trust, ancorchè la legge nazionale applicabile al trust oppure anche
una clausola convenzionale di salvaguardia inserita nell’atto istitutivo del trust vietino espressamente
al beneficiario di compiere qualsiasi atto di godimento e disposizione dei beni e risorse oggetto di
trust per tutto il periodo in cui egli risulterà inserito nell’allegato I del regolamento UE n. 269/2014,
o comunque per tutto il periodo in cui la fruizione/disposizione di detti beni/risorse integri una
violazione del diritto euro-unitario;
– in caso di risposta affermativa al primo quesito, se l’art. 2, comma 1, del regolamento UE n.
269/2014, osta ad un’interpretazione secondo la quale, in presenza di beni o risorse conferite in un
trust discrezionale (il cui beneficiario sia listato nell’allegato I del suddetto regolamento UE), detti
beni o risorse vadano comunque considerati soggetti al “controllo” del beneficiario del trust, ancorchè
la legge nazionale applicabile al trust oppure anche una clausola convenzionale di salvaguardia
inserita nell’atto istitutivo del trust vietino espressamente al beneficiario di compiere qualsiasi atto di
godimento e disposizione dei beni/risorse oggetto di trust per tutto il periodo in cui egli risulterà
inserito nell’allegato I del regolamento UE n. 269/2014, o comunque per tutto il periodo in cui la
fruizione/disposizione di detti beni/risorse integri una violazione del diritto eurounitario.

Tribunale Amministrativo per il Lazio, Roma, Sezione Seconda, ordinanza 8 maggio 2024, n. 9124

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