1. L’azione esperita con il ricorso in epigrafe è volta all’accertamento della inopponibilità ai terzi del
diritto dei donanti a godere per tutta la vita del bene donato. Nel contratto di donazione, il donatario
concede ai donanti, vita natural durante, l’alloggio gratuito sul piano rialzato dell’edificio che sarebbe
stato costruito. In seguito all’espropriazione promossa dai creditori del donatario, l’aggiudicatario
domanda la liberazione dell’immobile, ma i donanti propongono opposizione agli atti esecutivi.
Quello attribuito ai donanti, non è un diritto personale assimilabile a quello del locatore. Innanzitutto,
perché l’attribuzione ai donanti di un diritto “vita loro durante” appare in contrasto con la durata al
massimo trentennale della locazione (art. 1573 cod. civ.). Ma soprattutto, essendo la locazione un
contratto a prestazioni corrispettive – concepisce, di fatto, l’impegno oggetto dell’obbligazione
modale come contropartita del godimento del bene, in contrasto con il principio per cui il ”modus”
non può assumere “natura di corrispettivo, trasformando il titolo dell’attribuzione da gratuito in
oneroso” (Cass. Sez. 2, sent. 7 aprile 2015, n. 6925, Rv. 634982-01).
2. A tutto voler concedere si è in presenza di un diritto personale atipico di godimento, ricollegato al
“modus” della donazione, di talchè “la trascrizione della donazione modale non fa acquisire all’onere
carattere reale, atteso il principio di tipicità dei diritti reali e la riconduzione della donazione modale
nell’ambito dei rapporti obbligatori” (Cass. Sez. 2, sent. 9 giugno 2014, n. 12959, Rv. 631149-01).
Tanto esclude quindi l’opponibilità della clausola contrattuale ai terzi, o comunque ai creditori
procedenti ed all’aggiudicatario, non potendo ricondursi né ad un diritto reale, né ad altro previsto
dalla disciplina dei contratti, impregiudicata la responsabilità tra le parti, e quindi del donatario verso
i donanti.
Cassazione civile, Sezione Terza, Ordinanza, 19 febbraio 2024, n. 4357, in Giurisprudenza italiana, Agosto – Settembre 2024, p. 1813, con nota di Alessandro Ciatti Caimi “L’inopponibilità ai terzi del diritto dei donanti a godere per tutta la loro vita del bene donato”.