Diritto civile

DIRITTO CIVILE: “Gruppo” ed “eterodirezione” nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Emiliano Marchisio, “Gruppo” ed “eterodirezione” nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Giustizia civile, 2, 2022, pag. 335 e ss.

ABSTRACT: La gestione del “gruppo” può produrre specifici vantaggi e rischi, derivanti dal suo peculiare operare mediante trasferimenti interni di ricchezza a valori differenti da quelli di mercato. La disciplina concorsuale del “gruppo”, pertanto, prevede sia regole volte a sfruttare i “vantaggi del gruppo”, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, che regole destinate a porre rimedio ai danni cagionati dalla gestione unitaria di una pluralità di imprese. Dopo aver esaminato i confini della fattispecie “gruppo” presupposta dal codice, si rileva come essa sia arbitrariamente limitata a quelli che nel testo vengono definiti i “gruppi virtuosi”. Si esaminano, pertanto, le ragioni che legittimerebbero l’estensione di tale disciplina anche ai “gruppi” (che nel testo si definiscono) “confusi” e agli altri fenomeni di eterodirezione anche non qualificabile come “gruppo”. Si propone una strategia interpretativa estensiva per applicare, ove possibile e utile, anche a tali fenomeni la disciplina del Codice. Si conclude auspicando una riforma legislativa che si indirizzi in generale ai fenomeni di eterodirezione.

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. 2. Il “gruppo” e la sua rilevanza all’interno del Codice (cenni). 2.1. Il “gruppo” quale fenomeno economico di coordinamento dei fattori produttivi. 2.2. (Segue): il gruppo come opportunità: i vantaggi da gruppo”. 2.3. (Segue): il “gruppo” come rischio: i rimedi dell’attività di direzione e coordinamento dannosa. 3. La fattispecie “gruppo” definita in relazione al modello di gruppo “virtuoso”. 3.1. Gruppo, enti diversi dalle società e natura imprenditoriale dei medesimi. 3.2. L’esclusione dello Stato e degli enti territoriali. Due perplessità ed un timore di illegittimità costituzionale. 3.3. Il rinvio all’art. 2545-septies c.c. e il problema dei gruppi paritetici. 3.4. L’inclusione della capogruppo nei gruppi gerarchici: un problema risolto. 3.5. La soggezione alla eterodirezione di una persona fisica. 3.6. Le presunzioni dettate dall’art. 2, comma 1, lett. h, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. 3.7. Il problema del “controllo congiunto”.  4. Il problema dei gruppi “confusi”. Una proposta interpretativa estensiva. 5. Il problema della eterodirezione “senza gruppo” e una seconda proposta interpretativa. 6. Una breve osservazione conclusiva.