1. Le fabbricerie sono oggetto di una normativa di derivazione pattizia solo relativamente all’assetto
ordinamentale e alla definizione dei compiti cui esse sono preposte, tanto che eventuali modifiche di
tali profili debbono essere bilateralmente convenute.
2. Le materie che non possono dirsi attinenti al libero esplicarsi del sentimento religioso nella sua
dimensione di diritto fondamentale, in quanto non rientranti tra quelle di religione e di culto, come le
modalità di affidamento delle commesse […]
Cons. Stato, Sez. V, 6 settembre 2022, n, 7742
in Urb. e appalti, 6, 2022, pag. 790 e ss., con commento di Francesca Bevilacqua, Le fabbricerie tra
regolamentazione pattizia e qualificazione come “organismi di diritto pubblico”.