Demanio e patrimonio

DEMANIO e PATRIMONIO: 1.- Processo amministrativo -Ricorso -Termine impugnazione determinazioni -Decorrenza – Pubblicazione all’albo pretorio -Sufficienza solo se siano state pubblicate nel loro contenuto – Piena conoscenza delle determinazioni impugnate -Necessità. 2. – Processo amministrativo -Ricorso -Termine impugnazione -Decorrenza per i controinteressati: dalla consapevolezza di un’attività amministrativa in favore di terzi che sospetta di illegittimità -Onere di immediata presentazione di un’istanza di accesso – Sussiste. 3. – Processo amministrativo -Ricorso -Impugnazione provvedimento di subingresso nella concessione originaria -Interesse al ricorso da parte di quei soggetti che aspirano essi stessi alla titolarità di concessione demaniale marittima in luogo dei subentranti -Sussiste. 4. Concessione demaniale marittima -Istituto del subingresso di cui all’art. 46 del codice della navigazione -Portata: mero mutamento soggettivo del concessionario -Novazione oggettiva mediante scissione dell’originaria concessione dando vita a due nuovi titoli -Inammissibilità. 5. Concessione demaniale marittima -Novazione oggettiva dell’originaria concessione mediante scissione, dando vita a due nuovi titoli -Procedura ad evidenza pubblica -Necessità – Violazione dell’art. 8, comma 2, della L.R. Puglia n. 17/2015. Sussistenza.

1. La certificazione di avvenuta pubblicazione delle determinazioni di subingresso del Comune di
Rodi Garganico all’albo pretorio on line (dal 22 dicembre 2021 al 6 gennaio 2021) fa riferimento
alla seguente dicitura: “Subingresso CDM 9/2009”.
Tale dicitura non è idonea a rendere consapevolezza del contenuto delle determinazioni di
subingresso e pertanto non è idonea a far percepire agli eventuali controinteressati la lesività del
contenuto e a determinare la conseguente decorrenza dei termini per l’impugnazione in giudizio.
Ne consegue la tempestività del ricorso proposto in primo grado, in quanto, nel caso di specie, i
termini decorrevano dalla piena conoscenza delle determinazioni impugnate (piena conoscenza che
non può essere fatta coincidere con il momento di pubblicazione dei richiamati atti).
2. Quando un controinteressato acquisisce consapevolezza di un’attività amministrativa in favore di
terzi che sospetta di illegittimità, è onerato alla presentazione di un’istanza di accesso (nel caso di
specie presentata), in modo che la tutela giurisdizionale della posizione individuale sia attivata senza
indugio e non irragionevolmente differita nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle
situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali (vedasi anche Sez. VI, n° 4273 del 13
maggio 2024).
3. L’interesse al ricorso è dato dalla circostanza che i provvedimenti impugnati in primo grado,
determinando il subingresso della concessione originaria in due distinte concessioni demaniali
marittime, hanno procurato lesione a quei soggetti che aspirano essi stessi alla titolarità di
concessione demaniale marittima in luogo dei subentranti, previo espletamento di procedura ad
evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni demaniali rilasciate.
4. Il Tar ha correttamente osservato che la vicenda in esame non poteva essere inquadrata
nell’istituto del subingresso di cui all’art. 46 del codice della navigazione, posto che i disposti
cambiamenti dei termini oggettivi della concessione n. 9/2009 travalicano in modo evidente la
portata di tale norma, che regola il mero mutamento soggettivo del concessionario.
La scissione della concessione demaniale marittima n. 9/2009 ha originato due distinti e autonomi
rapporti concessori e comportato il rilascio, da parte della pubblica amministrazione, di due nuove,
distinte ed autonome concessioni demaniali marittime.
5. Attraverso l’adozione degli atti impugnati in primo grado il Comune ha posto in essere una
novazione anche oggettiva dell’originaria concessione, al di fuori delle previsioni del richiamato art.
46, dando vita a due nuovi titoli concessori in luogo dell’unico preesistente, al di fuori di qualsivoglia
procedura ad evidenza pubblica: a tacer d’altro, in violazione dell’art. 8, comma 2, della legge
regionale n. 17/2015, alla stregua del quale ogni nuova concessione demaniale marittima “è
rilasciata all’esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità
di trattamento, nonché della libera concorrenza”.

Consiglio Stato, Sezione Settima, Sentenza 31 dicembre 2024, n. 10544.

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