1. I beni pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile, la cui destinazione all’uso pubblico deriva
da una determinazione legislativa, non perdono il loro carattere per declassificazione tacita dovuta
alla semplice circostanza della sospensione dell’uso per lunghissimo tempo. Nella specie, la S.C. ha
confermato la sentenza della Corte d’appello che aveva qualificato patrimonio indisponibile l’area,
inizialmente appartenuta all’ente Opera Nazionale Maternità e Infanzia, vincolata dalla legge, che
aveva trasferito il detto patrimonio al comune, allo svolgimento di funzioni relative agli asili nido e
ai consultori comunali.
Cassazione Civile, Sezione Seconda, Ordinanza 25 ottobre 2023, n. 29560 in Giurisprudenza Italiana, n. 1/2024, pag. 9