1. L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che
esso non si applica unicamente alle concessioni di occupazione del demanio marittimo che presentano
un interesse transfrontaliero certo. Il predetto paragrafo 1 dell’art. 12 deve essere interpretato nel senso
che esso non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata
combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato
su un’analisi del territorio costiero del comune in questione. L’obbligo, per gli Stati membri, di
applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il
divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono
enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere considerati disposizioni
produttive di effetti diretti. In base all’articolo 288, terzo comma, TFUE la valutazione dell’effetto
diretto connesso all’obbligo e al divieto previsti dall’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva
2006/123 e l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono ai giudici nazionali
e alle autorità amministrative, comprese quelle comunali.
2. L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che esso non
osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un
approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un’analisi
del territorio costiero del comune in questione.
3. L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che
l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i
candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per
una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter
essere considerati disposizioni produttive di effetti diretti.
4. L’articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che la valutazione dell’effetto
diretto connesso all’obbligo e al divieto previsti dall’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva
2006/123 e l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono ai giudici nazionali
e alle autorità amministrative, comprese quelle comunali.
Corte giustizia Unione Europea, Sezione Terza, 20 aprile 2023, n. 348/22, in Foro italiano, novembre 2023, n. II (IV, 514), con nota di Andrea Giannaccari “Di (in)certezza del diritto e battaglie di retroguardia: le concessioni demaniali marittime nuovamente all’esame della Corte di giustizia”.