1. Come affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa, la nozione di “concessione di beni
demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative”, secondo quanto previsto dall’art. 1 del D.L. n.
400 del 1993 e dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 13 della L. n. 172 del 2003, deve
riferirsi alle concessioni per l’esercizio delle seguenti attività: a) gestione di stabilimenti balneari; b)
esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c)
noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e
sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo,
compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie. A tale elencazione
la giurisprudenza riconosce carattere tassativo (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 11 gennaio 2023, n. 6377;
Cons. Stato, Sez. VII, n. 5103 del 21 giugno 2022; Cons. Stato, Sez. VI, 10 aprile 2017, n. 1658), nel
senso che solo le fattispecie di cui alle lettere da a) ad f) dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 400 del 1993
sono riconducibili alla nozione di “concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative”:
ad es., non vi rientrano le concessioni riguardanti i punti di ormeggio (Cons. Stato, Sez. VI, n.
1658/2017), né le concessioni di cantieri navali e scali d’alaggio (Cass. pen., Sez. III, 23 maggio 2006,
n. 34101) e neppure le concessioni dei servizi di biglietteria per trasporto pubblico marittimo.
2. L’accordo quadro, per cui è causa, si colloca all’esterno del perimetro delle concessioni demaniali
e, in particolare, al di fuori delle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative non
rientrando nelle categorie di cui alle lettere da a) ad f) dell’art. 1 del D.L. n. 400 del 1993.
L’accordo quadro, stabilisce che i “servizi oggetto del contratto consistono in prestazioni lavorative
di cantieristica navale, a misura, a tempo o a cottimo per la manutenzione ordinaria, straordinaria e
per la trasformazione di imbarcazioni e navi da diporto, da realizzare nelle aree di pertinenza
dell’Arsenale Militare di Messina”. Tali servizi non risultano suscettibili di rientrare in una delle sopra
riportate categorie di cui alle lettere da a) ad f) dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 400 del 1993.
Conseguentemente, le due convenzioni [impugnate] per la concessione in couso n. 9/2021 e n. 2/2022,
le quali sono state stipulate in attuazione di detto accordo, sono funzionali all’esecuzione dei predetti
servizi di cantieristica navale “per la manutenzione…e per la trasformazione di imbarcazioni e da
navi da diporto”, collocandosi anch’esse al di fuori della sopra riportata elencazione tassativa. A ciò
consegue l’inapplicabilità, dei principi statuiti dal Consiglio di Stato in materia di proroghe
automatiche delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative.
T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, Sentenza, 30 luglio 2024, n. 2767, in Urbanistica e appalti, novembre – dicembre 2024, n. 6. p. 778, con nota di Mauro Giovannelli “Accordi quadro e concessioni demaniali marittime: un caso emblematico”.