Rassegna

DEMANIO e PATRIMONIO: 1. -Demanio e Patrimonio -Concessione demaniale marittima -Provvedimento di scissione – Impugnazione da parte del soggetto potenzialmente interessato ad operare nel mercato di riferimento -Legittimazione -Sussistenza -Notifica individuale del provvedimento di scissione al soggetto controinteressato -Necessità. 2. -Demanio e Patrimonio -Concessione demaniale marittima -Provvedimento di scissione in due distinti e autonomi rapporti concessori -Assenza di procedura ed evidenza pubblica – Illegittimità -Ragioni. 3. -Demanio e Patrimonio-Concessione demaniale marittima -Azione di accertamento della sussistenza dei presupposti per dichiararsi la decadenza delle concessioni -Inammissibilità in mancanza della previa determinazione dell’Amministrazione comunale -Ragioni.

1. La ricostruzione offerta dalle parti resistente e controinteressate tralascia alcune circostanze di
rilievo: a) l’odierna ricorrente ha presentato – come detto – un ricorso diretto ad ottenere dalla
Regione Puglia – in luogo dell’inadempiente Comune – l’approvazione del piano coste proprio allo
scopo di liberare alcune aree per effetto dei limiti dimensionali prescritti per le concessioni
marittime dal piano coste regionale a cui quello comunale avrebbe dovuto conformarsi (fronte mare
non superiore a 150 metri); b) la stessa ricorrente ha presentato negli anni numerose istanze per
ottenere una concessione demaniale marittima proprio nella località “lido del sole” in questione,
sempre nel tentativo di garantire alla propria attività uno sbocco al mare; c) in ogni caso, sulla
sussistenza della legittimazione processuale di un soggetto potenzialmente interessato ad operare
nel mercato di riferimento, anche a prescindere dalle singole istanze presentate, si è già pronunziato
questo Tar in una fattispecie parzialmente sovrapponibile (cfr. Sez. II, 5 agosto 2022, n.1137).
In conclusione ed estrema sintesi, sussiste l’interesse al gravame e incombeva l’obbligo di
notificazione individuale in quanto, considerati gli estremi concreti della vicenda, la LG deve
qualificarsi come soggetto direttamente interessato alle vicende della concessione demaniale di cui
si tratta.
2. La scissione della concessione demaniale marittima n. 9/2009 ha originato due distinti e
autonomi rapporti concessori e comportato il rilascio, da parte della pubblica amministrazione, di
due nuove, distinte ed autonome concessioni demaniali marittime; a tacer d’altro, in violazione
dell’art. 8, comma 2, della legge regionale n. 17/2015, alla stregua del quale ogni nuova concessione
demaniale marittima “è rilasciata all’esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso
procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità,
proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza”.
In buona sostanza, il Comune ha posto in essere una novazione anche oggettiva dell’originaria
concessione, al di fuori delle previsioni del richiamato art. 46, dando vita a due nuovi titoli
concessori in luogo dell’unico preesistente, al di fuori di qualsivoglia procedura ad evidenza
pubblica; ciò in dispregio anche dei principi europei affermati in materia dalla cd. direttiva
Bolkestein.
3. Infine, quanto all’azione di accertamento della sussistenza dei presupposti per dichiararsi la
decadenza dalle concessioni ricavate da quella originaria per novazione soggettiva e oggettiva, deve
dichiararsi improcedibile per effetto dell’accoglimento dell’azione impugnatoria e conseguente
annullamento delle concessioni stesse. Quanto invece alla concessione originaria, allo stato l’azione
di accertamento si rivela inammissibile, dovendo previamente determinarsi l’Amministrazione
comunale tenuto conto delle riportate disposizioni del piano coste comunale e risultando
diversamente aggirato il divieto per il giudice di pronunziarsi su poteri non ancora esercitati (cfr.
art. 34, comma 2, del codice del processo amministrativo).

TAR Puglia -Bari, Sezione Terza, Sentenza 16 gennaio 2024, n. 79

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