1. La proroga disposta dalla l. n. 118 del 2022 è a tutti gli effetti una legge-provvedimento, perché,
come ha chiarito l’Adunanza plenaria nella sentenza n. 17 del 9 novembre 2021 proprio con
riferimento alle concessioni balneari, se una legge proroga la durata di un provvedimento
amministrativo, quel contenuto continua ad essere vigente in forza e per effetto della legge e, quindi,
assurge necessariamente a fonte regolatrice del rapporto rispetto al quale l’atto amministrativo che
(eventualmente) intervenga ha natura meramente ricognitiva dell’effetto prodotto dalla norma
legislativa di rango primario, sicché non è necessario che intervenga un atto ricognitivo della proroga
stabilita ex lege dal legislatore in questa materia, anche con l’art. 3 della l. n. 118 del 2022. […]
Consiglio di Stato, Sezione Settima, sentenza 30/04/2024, n. 3940, in Guida al Diritto, n. 19/2024, pag. 22: “Si alla natura di elegge provvedimento ed estensione del termine a fine 2023” di G. Pernice