1. L’art. 12, Direttiva 2006/123/CE, laddove sancisce il divieto di proroghe automatiche delle
concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative è norma self executing e quindi
immediatamente applicabile nell’ordinamento interno, con la conseguenza che le disposizioni
legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga
automatica delle suddette concessioni sono con essa in contrasto e pertanto, non devono essere
applicate. Non solo i commi 682 e 683 dell’art. 1 della L. n. 145/2018, ma anche la nuova norma
contenuta nell’art. 10-quater, comma 3, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 che prevede la proroga
automatica delle concessioni demaniali marittime in essere va disapplicata da qualunque organo
dello Stato.
2. L’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, prescinde del tutto dal requisito dell’interesse
transfrontaliero certo, atteso che la Corte di giustizia si è espressamente pronunciata sul punto
ritenendo che l’interpretazione in base alla quale le disposizioni del capo III della direttiva 2006/123
si applicano non solo al prestatore che intende stabilirsi in un altro Stato membro, ma anche a quello
che intende stabilirsi nel proprio Stato membro è conforme agli scopi perseguiti dalla suddetta
direttiva. Ai fini dell’applicabilità dell’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE alle concessioni
demaniali marittime per finalità turistico-ricreative deve ritenersi sussistente il requisito della
scarsità della risorsa naturale a disposizione di nuovi potenziali operatori economici. […]
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza 1° marzo 2023, n. 2192, in Giurisprudenza Italiana n. 12/2023, pag. 2709, “Le concessioni balneari tra le Corti ed il Legislatore: dialoghi o monologhi ?, di D. Granara