“[…] la contestata esclusione appare “prima facie” illegittima dal momento che il mancato riconoscimento del QR code da parte dell’app.VerificaC19 (in assenza di fondati dubbi sulla relativa autenticità) appare sanabile mediante esibizione della certificazione, comunque fidefaciente, circa l’avvenuta effettuazione del vaccino […]
Tar Emilia Romagna – Bologna, Sez. I, ord. 26 novembre 2021, n. 551
– in Guida al Diritto, 48, 2021, pag. 75