“[…] La mancata previsione di prove suppletive, laddove vi sia stato impedimento oggettivo in
relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, costituisce omissione della “lex specialis”
illogica e irragionevole. […]
[…] il principio di autoresponsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi
incontra un limite in un’emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la
tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale […]
Tar Lazio – Roma, Sez. III bis, 8 settembre 2022, n. 11680