“[…] giova precisarsi che l’art.10 co.2 d.l. n. 44/2021 recita testualmente:
“2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a
legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi
decentrate con le modalità previste dall’articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 […]
Tar Puglia – Bari, Sez. I, 26 gennaio 2022, n. 151
– in Il Foro amm., 1, 2022, pag. 140 e ss.